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Condizioni Generali di Acquisto

Condizioni Generali di Acquisto

 

  1. Disposizioni generali

1.1   Le presenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Brugola OEB Industriale Spa o dalle Società da essa direttamente o indirettamente controllate (di seguito “Brugola”). Qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Brugola. L’accettazione o il pagamento di beni o servizi del Fornitore (di seguito i Prodotti) non costituisce in alcun modo per Brugola la accettazione delle condizioni di vendita del Fornitore.

  1. Ordini e loro modifiche

2.1   I preventivi saranno vincolanti per il Fornitore e la loro redazione non darà  luogo ad alcun compenso a suo favore, salvo diversi accordi preventivamente concordati in forma scritta tra il Fornitore e Brugola.
2.2   Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi non avranno valore obbligatorio per l’acquirente se non risultanti in forma scritta proveniente da Brugola.

  1. Consegna dei beni / Prestazioni di servizi

3.1   Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate negli ordini di Brugola sono accettabili solo previo consenso scritto di Brugola.
3.2   Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo o in anticipo rispetto ai termini concordati e/o consegni la merce in luoghi diversi da quelli indicati da Brugola, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni.
3.3   In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., salvo espresso patto contrario tra le parti che dovrà risultare in forma scritta, il trasporto è a carico del Fornitore. I beni viaggiano a rischio e pericolo del fornitore. Eventuali danni, perdite, ammanchi o comunque mancanze di materiali saranno integralmente a carico del Fornitore.  Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di Brugola di eventuali difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione o la mancanza di quantità e qualità delle merci oggetto di fornitura.
3.4   Se il Fornitore è responsabile per l’installazione o la messa in funzione e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese viaggio di e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.
3.5   L’accettazione, con o senza riserve, di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non rappresenterà né potrà in alcun modo essere intesa come una rinunzia da parte di Brugola alla richiesta di risarcimento di danni derivanti dai ritardi.
3.6   Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che non siano state preventivamente concordate in forma scritta. Brugola si riserva il diritto di rendere le eventuali eccedenze sui quantitativi ordinati entro un mese dal ricevimento.
3.7   Non saranno accettate consegne che non siano accompagnate da un documento indicante la specificazione (natura, qualità e quantità) del materiale e che indichi i riferimenti del nostro ordine.
3.8   Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da Brugola in fase di accettazione dei beni.
3.9   In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a Brugola tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
3.10   Il subappalto a terzi della fornitura di servizi sarà possibile solo previo consenso scritto di Brugola e comunque, in tale ipotesi, il Fornitore risponderà nei confronti di Brugola di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
3.11  Brugola dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ordine.
3.12  I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell’arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure.
3.13  Brugola potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo il codice della proprietà industriale applicabile, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.

  1. Avviso di spedizione e fattura

4.1   Valgono i dettagli contenuti nei nostri ordini, contratti e richieste di consegna e/o fornitura. Le fatture dovranno tassativamente contenere il numero d’ordine cui si riferiscono e dovrà essere inviata all’indirizzo indicato nell’ordine di acquisto/contratto. Le fatture che non riportassero il numero d’ordine verranno restituite al mittente e non saranno processate.

  1. Prezzo

5.1   Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso al luogo di destinazione ” ed includono l’imballaggio. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativo alla merce fino a che questa sia ricevuta da Brugola o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.
5.2   L’importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in forma scritta in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell’ambito dell’offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da Brugola solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

  1. Termini di pagamento

6.1   Valgono i termini di pagamento presenti nell’ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura ed alla verifica della sua corrispondenza all’ordine di acquisto e nota di entrata merce.
6.2   I diritti e gli obblighi derivanti dai contratti con Brugola non sono cedibili a terzi. I crediti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi a Brugola non sono cedibili se non dietro espressa autorizzazione scritta di Brugola.

  1. Reclami per vizi

7.1   L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Brugola al fine di verificare la corretta quantità nonché l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Brugola darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
7.2   I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per Brugola per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di Brugola nella denuncia dei vizi.
7.3   Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di Brugola in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Brugola è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore, inclusa la sostituzione del prodotto difettoso.
7.4   Ogni e qualsiasi spesa in cui Brugola dovesse incorrere a causa della consegna di Prodotti difettosi, (a scopo esemplificativo e non esaustivo, costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche, penali o richiesta di danni da clienti) sarà ad esclusivo carico del Fornitore.
7.5   Le Parti convengono che qualora Brugola contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Brugola interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
7.6   Brugola potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture, anche prima di una sentenza che accerti il credito di Brugola.
7.7   L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Brugola di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

  1. Responsabilità da Prodotto

8.1   Nel caso in cui venga esercitata da parte di terzi contro Brugola un’azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne Brugola da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia – si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell’ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l’onere della prova in tale misura.
8.2   Nei casi di cui al precedente paragrafo 9.1, il Fornitore è tenuto a risarcire Brugola per ogni e qualsiasi danno, costo o spesa sostenuta, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

  1. Risoluzione e recesso

9.1  Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, Brugola ha la facoltà di recedere dal contratto/ordine o risolvere il contratto/ordine con effetto immediato se:

–   Il Fornitore ha bloccato le forniture ai suoi clienti;
–   Le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti di Brugola;
–   Il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti;
–   Il Fornitore presenti un’istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso;
–   Il fornitore risulti inadempiente ai sensi delle presenti condizioni generali di acquisto.

9.2   Qualora Brugola receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a risarcire Brugola per le perdite o i danni provocati di conseguenza.

  1. Conduzione delle opere

10.1  Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento/sede Brugola dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l’applicazione dell’art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di Brugola per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di Brugola a danno di dette persone.

  1. Confidenzialità e riservatezza

11.1  Disegni, schizzi, modelli e campioni che venissero forniti al Fornitore da Brugola o realizzati dal Fornitore per  conto di Brugola sono di esclusiva proprietà di Brugola, il loro uso è riservato esclusivamente alle finalità connesse alla cessione di beni o prestazione di servizi a Brugole e in nessun caso possono essere forniti o mostrati a terzi. Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo a tali prodotti sarà di esclusiva proprietà di Brugola.
11.2  Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Brugola (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a Brugola. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di Brugola e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a Brugola – senza previa autorizzazione scritta di Brugola. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a Brugola.
11.3  I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da Brugola o basati su informazioni confidenziali di Brugola, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con Brugola, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di Brugola.
11.4  L’impegno di confidenzialità in merito alle informazioni tecniche e commerciali ricevute da Brugola per l’esecuzione del servizio, continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Brugola rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità.
11.5  Il Fornitore risarcirà Brugola per qualunque pregiudizio dovesse derivarle per violazione da parte del Fornitore dell’impegno di Confidenzialità e Riservatezza.

  1. Rispetto delle norme

12.1  Il Fornitore dovrà possedere tutte le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento della sua attività e dovrà rispettare tutte le norme di legge, in particolare quelle riguardanti la tutela ambientale e quelle riguardanti il trattamento dei dipendenti, la salute e sicurezza sul posto di lavoro e tutti gli obblighi in materia di diritto del lavoro, quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro e quelli in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, impegnandosi sin d’ora a risarcire Brugola per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarle da tale mancato rispetto.
12.2  Nel caso in cui il Fornitore vìoli la legge e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, Brugola si riserva il diritto risolvere il contratto di fornitura senza preavviso, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12.3  In particolare, qualora la fornitura abbia per oggetto servizi in appalto, il Fornitore si obbliga a mantenere Brugola manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza dovesse derivarle a seguito di richieste di terzi (inclusi i dipendenti del fornitore e/o di suoi subappaltatori e gli Istituti di Previdenza) connesse al mancato rispetto da parte del Fornitore di quanto sopra indicato e a risarcirla da ogni e qualsiasi danno.
12.4  Il Fornitore di servizi in appalto è tenuto a fornire a Brugola su base trimestrale il DURC aggiornato e, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tutela della privacy, tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di cui sopra. Il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal presente articolo è considerato inadempienza grave e dà diritto a Brugola di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale.

  1. Varie

13.1  L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni.
13.2  Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

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